Conservazione e cancellazione dei dati
Il CTU o il Perito, al termine del proprio incarico, deve consegnare non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta, salvo che il magistrato non disponga diversamente.
Nel caso di contenziosi civili si tratta di ridare tutti i fascicoli, ma che fine fanno invece i documenti acquisiti nel caso delle procedure di esecuzione immobiliare? E per le stesse perizie cartacee o digitali?
Il giornalista, Paolo Frediani, chiarisce che il “consulente o il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico e quindi anche la stessa relazione peritale”.
In ogni caso anche durante l’espletamento dell’incarico occorre adottare comunque misure minime di protezione dei dati indicate dagli artt. 33÷35 e nel disciplinare tecnico allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice).
Le “linee guida in materia di trattamento di dati personali dei CTU e Periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” incombono anche sui Consulenti Tecnici di Parte (estratto redatto da a.miggiani).
Per un ulteriore approfondimento si faccia riferimento all’intero articolo pubblicato da “Il Sole 24 ore, Consulente Immobiliare n. 989 del 31/12/2015”